IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile
2005,  con  il  quale  il  sen.  Enrico  La  Loggia e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
gli affari regionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile
2005,  con  il  quale  il  dott.  Alberto  Giorgio Gagliardi e l'avv.
Luciano  Gasperini  sono  stati nominati Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio
per  gli  affari  regionali  sen.  Enrico  La  Loggia  e' delegato ad
esercitare  le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione
di  iniziative,  anche  normative, di esercizio coordinato e coerente
dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di
vigilanza  e  verifica,  nonche' ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti  disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte
salve  le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte
le materie che riguardano le seguenti aree:
    a) coordinamento  dell'azione  di  Governo in materia di rapporti
con  il  sistema  delle  autonomie,  anche  al  fine  di  individuare
modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
    b) promozione   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  ed
autonomie  locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra
le  regioni  e  le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze
del Ministro per le politiche comunitarie;
    c) promozione  delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato
e  sistema  autonomistico,  anche  al  fine  della  realizzazione del
sistema  regionale  delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e
coerente  dei  poteri  e  rimedi  previsti  in  caso  di inerzia o di
inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del
Governo  di  cui  all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137
del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
    d) esame  delle  leggi  regionali  e  provinciali  e questioni di
legittimita'  costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127
della  Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni
di  legittimita'  costituzionale  sugli  statuti  regionali  ai sensi
dell'articolo 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di
controllo della spesa sanitaria
    e) azione  di  Governo  inerente  ai rapporti con le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche relativamente ai
rapporti  tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    f) elaborazione   di   provvedimenti   di   natura  normativa  ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le  province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  anche  con riguardo alle norme di attuazione
degli Statuti;
    g) problemi  delle  minoranze  linguistiche  e  dei  territori di
confine;
    h) compimento  di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, dell'art. 118 della
Costituzione  ed  in  attuazione di obblighi comunitari, definendo le
relative  proposte  in  collaborazione  con i Ministri competenti per
settore;
    i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema  delle  autonomie,  nelle  regioni  a  statuto ordinario, dei
Commissari  del  Governo  e delle corrispondenti rappresentanze dello
Stato  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza funzionale di cui
all'art.  4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nonche'  per  i  profili  organizzativo,  logistico,  funzionale e di
programmazione  finanziaria;  supporto  all'emanazione  di  direttive
generali  del  Presidente del Consiglio di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, per le parti
di interesse regionale;
    l)  convocazione  e  presidenza  della Conferenza Stato-regioni e
della  Conferenza  unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento
dalle relative segreterie;
    m) rapporti  con  i  Comitati  interministeriali  e con gli altri
organi   collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,  le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze delle autonomie,
verificandone  e  promuovendone  l'attuazione  coordinata da parte di
amministrazioni  statali,  enti  pubblici e societa' a partecipazione
pubblica;  partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni,  le province autonome e il Consiglio generale degli italiani
all'estero,  con  riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma
6, delle legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle
linee  programmatiche  per  la  realizzazione  delle  politiche delle
regioni per le comunita' italiane all'estero;
    n) valutazione,  definizione  e  raccordo  delle  attivita' delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
    o) partecipazione  ai  lavori  del  Consiglio d'Europa e dei suoi
organismi,  in  materia  di  autonomie  regionali  e  di cooperazione
transfrontaliera;
    p) atti  relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e coordinamento
dell'attivita'   amministrativa   nelle  regioni,  ove  sia  previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    q)   azioni   governative   dirette  alla  salvaguardia  ed  alla
valorizzazione   delle   zone   montane  di  cui  all'art.  44  della
Costituzione,  qualificabili  anche  come  interventi speciali per la
montagna,  di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai
sensi  dell'art.  1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base
ai  lavori  dell'Osservatorio  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri, nonche' proposta dei criteri di ripartizione
del  Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge
citata  e covigilanza sull'Istituto nazionale della montagna ai sensi
dell'art.   6-bis   del   decreto-legge   25 ottobre  2002,  n.  236,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284;
problemi concernenti le piccole isole;
    r) promozione  di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato
e  regioni  e  delle  intese  di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
    s) supporto  conoscitivo  alle regioni anche per l'individuazione
delle  modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e dei
servizi;
    t) attivita'   connesse  all'attuazione  del  conferimento  delle
funzioni  amministrative  di cui all'art. 118 della Costituzione e al
trasferimento  di  beni  e  risorse  per l'esercizio delle stesse, ai
sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
    u) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporti con il sistema delle autonomie.